Descrizione
Come per i decorsi anni scolastici, anche per l’anno scolastico 2024/2025, non essendo stata
introdotta alcuna modifica della disciplina, le elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione
scolastica, di cui al D. Lgs. n. 297/1994, parte I, Titolo I, Capo I, si svolgeranno con le modalità e
secondo le procedure stabilite dall’O.M. n. 215 del 15.7.91, modificata ed integrata dalle OO.MM. n. 98
del 7.4.92, n. 293 del 24.6.96 e n. 277 del 17.6.98 oltre che alla C.M. n. 267 del 4.8.95 (riguardante gli
Istituti comprensivi).
Data delle votazioni
Le votazioni per l’elezione dei Consigli di Circolo/Istituto scaduti per decorso triennio o per
qualunque altra causa, ovvero decaduti a seguito delle operazioni di dimensionamento della rete
scolastica, e per le eventuali elezioni suppletive per esaurimento delle liste, si svolgeranno nei seguenti
giorni:
domenica 24/11/2024 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 25/11/2024 dalle ore 8,00 alle ore 13,30.
Consigli di Classe, interclasse e intersezione
Come previsto dagli artt. 21 e 22 della citata Ordinanza n. 215 del 15.7.91 le elezioni dei
rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse ed intersezione, e, limitatamente alle scuole
secondarie di II grado, dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, avranno luogo entro il 31 ottobre 2024.
Negli Istituti di istruzione secondaria di II grado, in cui non è prevista in questa tornata elettorale
l’elezione del Consiglio d’Istituto, la componente studentesca rinnova (entro il 31 ottobre),
contemporaneamente all’elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la propria
rappresentanza nel consiglio d’istituto. Le SS.LL. cureranno, entro i termini previsti dalla citata O.M.,
gli adempimenti connessi alla procedura elettorale. Consigli di Circolo e di Istituto
I Dirigenti Scolastici indiranno le elezioni del Consiglio di Circolo/Istituto per il rinnovo
dell’Organo giunto alla normale scadenza triennale, o decaduto per dimensionamento dell’Istituzione
scolastica, e, per i Consigli non ancora scaduti, le elezioni suppletive nel caso di impossibilità a
surrogare i membri cessati per l’esaurimento delle rispettive liste.
La Commissione Elettorale d’Istituto deve essere nominata
non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (art. 24 O.M. n. 215/91).
Entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, i capi d’Istituto sono tenuti a comunicare i
nominativi degli elettori e, sulla base di tali comunicazioni, le Commissioni Elettorali formeranno
appositi elenchi che saranno depositati entro il 25° giorno antecedente la data fissata per le votazioni
(art. 27 O.M. 215/91).
Infine, si ricorda che le liste dovranno essere presentate alla Segreteria della Commissione
Elettorale dalle ore 9,00 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno antecedente quello fissato
per le votazioni (art. 32 O.M. 215/91).
Autori
da Emanuela Pispisa
Dirigente ScolasticoAllegati
Tempi e scadenze
TERMINE OPERAZIONI DI ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI
31
Ott