Descrizione
La scuola secondaria superiore riconosce, per norma, l’importanza della mobilità internazionale e dei soggiorni all’estero quali esperienze formative che incoraggiano la crescita personale dello studente e la crescita delle competenze interculturali, relazionali e di cittadinanza. Lo fa ormai da anni e, nello specifico, a partire dalla Nota MIUR 843/2013 (Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale), che definisce le linee guida derivanti da tutta la precedente normativa relativa alle esperienze di mobilità internazionale individuale.
La crescita della mobilità internazionale
La mobilità studentesca internazionale è cresciuta in modo abbastanza coerente negli ultimi 20 anni. Nel 2019, 6,1 milioni di studenti dell’istruzione secondaria in tutto il mondo avevano attraversato un confine per studiare, più del doppio rispetto al 2007. Il numero di studenti universitari internazionali e stranieri è cresciuto in media del 5,5% all’anno tra il 1998 e il 2020. Anche se i paesi dell’OCSE accolgono favorevolmente la Nella stragrande maggioranza degli studenti internazionali e stranieri, il numero di studenti stranieri iscritti in paesi non OCSE è aumentato più rapidamente: il loro numero è cresciuto in media del 7% all’anno, rispetto al 4,9% per gli studenti internazionali e stranieri nei paesi OCSE. Nel 2019, gli studenti stranieri iscritti in paesi non OCSE rappresentavano circa il 31% del numero globale di studenti in mobilità internazionale, rispetto al 23% nel 1998. Nonostante i forti aumenti del numero totale di studenti internazionali e stranieri in tutto il mondo, la loro quota tra tutti gli studenti dell’istruzione secondaria è aumentata di 3 punti percentuali tra il 2014 e il 2019 in totale nei paesi dell’OCSE. Sebbene la loro quota sia aumentata nella maggior parte dei paesi dell’OCSE in questo periodo, ci sono notevoli differenze tra i paesi: la quota di studenti internazionali o stranieri è aumentata di 6 punti percentuali o più in Australia, Canada ed Estonia tra il 2014 e il 2019, mentre è diminuita dell’1% punto in Belgio, Francia e Grecia. L’Italia è, comunque, nella media.
Chi partecipa alla mobilità e la sua durata
Ferma restando la libertà di scelta delle famiglie riguardo il percorso educativo degli studenti, gli istituti di istruzione superiore indicano il quarto anno di corso quale anno deputato alla mobilità internazionale individuale. Ciò premesso, la preparazione e l’organizzazione dell’esperienza dovranno essere concordate tra lo studente, la sua famiglia e il Consiglio di classe nel corso del terzo anno di studi. Le esperienze di studio all’estero possono consistere in un intero anno scolastico o in periodi più brevi (trimestre/semestre).
I soggiorni brevi del primo e del secondo periodo dell’anno scolastico
Ferme restando le disposizioni per i soggiorni annuali (lunghi, comunque) anche per i brevi periodi si applicano le disposizioni dei soggiorni di lunghi. Per gli studenti che abbiano effettuato all’estero periodi di studio o formazione della durata di alcuni mesi nel primo periodo dell’anno scolastico, ai fini della valutazione intermedia, i Consigli di classe possono definire i voti per le materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera, mentre per le materie non presenti nel curricolo si procederà ad assegnare il voto sulla base della verifica dell’apprendimento dei contenuti essenziali. Nel caso di soggiorni brevi che implichino la permanenza all’estero durante il secondo periodo dell’anno scolastico e fino al termine dell’attività didattica annuale, gli studenti verranno regolarmente ammessi all’anno successivo. Per l’assegnazione del credito scolastico si considererà, sempre al fine di arrivare ad una valutazione globale, anche la valutazione intermedia dell’anno in esame.
Si allega il Patto formativo per le esperienze di mobilità studentesca internazionale individuale.
Allegati
Ulteriori informazioni
- DPR 08.03.1999 n. 275, art. 14, c.2. secondo il quale le istituzioni scolastiche “provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all’estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali.”;
- Nota MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – DG Ordinamenti Scolastici e Autonomia Scolastica – prot. n. 2787 del 20 aprile 2011, concernente i “Titoli di studio conseguiti all’estero”. nell’ambito della quale si chiarisce che i partecipanti a programmi di mobilità individuale non hanno bisogno di certificati di equipollenza e “Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all’estero e l’arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa.”; Nota prot. 843 MIUR 10 aprile 2013 contenente le “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale” volte a facilitare le scuole “nell’organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione all’estero sia gli studenti stranieri ospiti dell’istituto”.
- Testo Unico n. 297/94, Art. 192, comma 3 (iscrizione di giovani provenienti da un periodo di studio all’estero);
- C.M. 181/97 (validità delle esperienze di studio all’estero e sistema di valutazione per la riammissione dell’alunno nella sua scuola di origine);
- C.M. n. 236/99 (attribuzione dei crediti scolastici al rientro);
- D.Lgs. 226/2005, art. 13, comma 1 (disciplina dei soggiorni brevi e della valutazione intermedia)
- Comunicazione prot. n. 2787 /R.U./U 20 aprile 2011 (facilitazioni alla mobilità studentesca).